DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA –
ART. 1) — E’ costituita l’Associazione culturale denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA STUDENTI IN SCIENZE BIOLOGICHE”, in sigla “A.I.S.S.B.” .
Il suo simbolo, approvato dai soci fondatori, potrà essere utilizzato o riprodotto su documenti, moduli o gadgets solo previa autorizzazione del Presidente Nazionale o dei soci riuniti in Congresso Nazionale.
L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 2) — Essa ha sede legale in Palermo, presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Palermo, in Viale delle Scienze.
Essa potrà aprire sedi secondarie, succursali e filiali in tutto il territorio nazionale.
SCOPO ED OGGETTO
ART. 3) — L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e non si propone fini di lucro. Essa ha lo scopo di :
- promuovere relazioni tra i Corsi di Laurea in Scienze Biologiche delle università italiane e tra queste e le Università straniere attraverso lo scambio d’idee, esperienze e informazioni riguardanti la formazione accademica ed i risvolti sociali della professione biologica;
- suscitare interesse negli studenti di biologia nei confronti della ricerca scientifica e del progresso che da essa deriva;
- migliorare la professionalità degli studenti stessi;
- contribuire alla crescita della comunità biologica nazionale ed
Per raggiungere le finalità suddette l’Associazione potrà:
evidenziare e discutere i problemi della formazione e del ruolo sociale del biologo nella società contemporanea;
agevolare e promuovere scambi culturali e professionali tra biologi o tra studenti in biologia;
svolgere attività editoriale e divulgativa nel settore biologico e scientifico sia a mezzo stampa sia con mezzi elettronici ed audiovisivi che a mezzo internet;
promuovere l’incontro e il dialogo tra le forze sociali, culturali e politiche per il raggiungimento delle finalità dell’associazione;
promuovere e partecipare ad iniziative volte a studiare e organizzare, in tutti i loro aspetti, nuove esperienze concrete che possano rinnovare e completare il ruolo dei biologi nella società;
istituire borse di studio per Biologi e studenti in biologia anche al fine di consentire loro la partecipazione a manifestazioni e congressi rispondenti agli obiettivi culturali dell’Associazione.
L’Associazione potrà inoltre promuovere e gestire corsi di specializzazione, aggiornamento o perfezionamento, organizzare manifestazioni culturali e sportive di ogni genere, nonché gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti, tavole calde ed attività similari all’interno dei locali sociali, che abbiano carattere di accessorietà rispetto alle attività istituzionali.
SOCI
ART. 4) — Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione:
gli studenti dei Corsi di Laurea in Biologia delle Università italiane; i laureati presso dette Università;
gli specializzandi. Gli associati si distinguono in:
- soci fondatori, che sono quelli che hanno costituito l’Associazione;
- soci ordinari, che sono quelli che prestano la loro opera per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
L’Associazione potrà anche nominare soci onorari personalità di spicco nell’ambito di interesse dell’Associazione nonché persone che si siano distinte per particolari meriti nei confronti dell’Associazione e nei vari campi di intervento della stessa.
Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno uguali diritti e doveri; essi sono tenuti al pagamento della quota annuale, stabilita in funzione dei programmi dell’attività; tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Comitato Esecutivo.
Tutti i soci maggiorenni, con regolare iscrizione all’AISSB, almeno 5 anni, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, secondo le modalità in seguito specificate.
ART. 5) – Chi intende essere ammesso come socio deve accettare i principi ispiratori dell’Associazione e dovrà presentare domanda scritta alla Sede Locale, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Le quote associative non sono trasmissibili per causa di morte e non sono comunque rivalutabili.
E’ vietata qualsiasi forma di partecipazione temporanea.
Dal momento dell’iscrizione il socio potrà partecipare alle iniziative intraprese dalla Sede Locale e rivestire cariche all’interno di essa. Tale diritto potrà essere revocato in caso di provvedimenti disciplinari.
ART. 6) – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. ART. 7) – L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Nazionale nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi e agli scopi dell’Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni materiali e morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata o posta elettronica.
I soci receduti o esclusi e gli eredi dei soci defunti non hanno diritto al rimborso del contributo annuale versato né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
ART. 8) — Il patrimonio sociale è costituito :
- da tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione;
- da eventuali donazioni o lasciti;
- e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da contributi pubblici e privati;
le entrate dell’Associazione sono costituite :
- dalle quote sociali annuali, da versarsi secondo le disposizioni del Comitato Esecutivo;
- dagli utili derivanti da tornei, manifestazioni, corsi, scuole di formazione ;
- e) da eventuali elargizioni, erogazioni, sussidi o contributi sia da privati sia da Enti Pubblici o Privati;
- d) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attivo sociale.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non imposta dalla legge.
ART. 9) — L’esercizio sociale va dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Nazionale deve predisporre a norma di legge il rendiconto economico e finanziario da presentare al Congresso Nazionale.
Il rendiconto deve essere approvato dal Congresso Nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 10) — Sono organi dell’Associazione:
- la Sede Locale;
- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Comitato
ART. 11) — La Sede Locale è l’unità elementare costitutiva dell’Associazione. Essa è costituita da tutti gli associati.
Ogni Sede Locale ha pari rilevanza in sede congressuale e di fronte al Congresso Nazionale.
La Sede Locale è rappresentata al Congresso Nazionale dall’Incaricato Locale o da soci specificamente delegati a rappresentarla. Il rappresentante della Sede Locale dovrà farsi portatore della volontà espressa dalla maggioranza dei soci iscritti presso la Sede Locale.
ART. 12) — Presso qualsiasi centro aggregativo, rappresentato dagli studenti del Corso di Laurea in Scienze Biologiche e laureati presso suddetto corso, un numero minimo di dieci unità può far domanda al Consiglio Nazionale per costituire una Sede Locale. Il Consiglio Nazionale conferisce alla stessa la qualifica di “Sede Sperimentale”, autorizzandola a svolgere attività sociali e scambi per l’anno successivo. Verificato l’adempimento da parte di detta Sede Sperimentale di tutti gli oneri prescritti, il Consiglio Nazionale propone al successivo Congresso Nazionale la conversione della Sede Sperimentale in Sede Locale a tutti gli effetti. Per l’ammissione definitiva, con tutti i diritti ed obblighi di cui al presente Statuto, occorre la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
ART.13)- La Sede Locale svolge l’attività prevista dal presente statuto secondo i regolamenti in vigore, rispettandone i contenuti e lo spirito. La Sede Locale è soggetta a controllo da parte del Consiglio Nazionale, di cui è tenuta a seguire le direttive. La Sede Locale è gestita dalla Commissione Locale.
ART. 14)- La Commissione Locale è l’organo direttivo della Sede Locale, ed è costituita da:
- Incaricato Locale;
- Amministratore Locale;
- Addetto Locale ai programmi di Scambio e Cooperazione della Comunità Europea
ART.15)- I membri della Commissione Locale vengono eletti a maggioranza semplice tra tutti gli associati della Sede Locale, e la loro elezione deve essere notificata al Consiglio Nazionale entro 30 giorni. La carica ha durata annuale e può essere riconfermata per non più di tre mandati, salvo diversa deliberazione del Congresso Nazionale.
ART.16)- La Commissione Locale si riunisce almeno quattro volte all’anno; essa dovrà riunirsi inoltre quando ne facciano richiesta l’Incaricato Locale o almeno i due terzi dei suoi membri. La riunione è valida se partecipano almeno i due terzi dei suoi membri. Ogni membro della Commissione Locale ha diritto ad un voto. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice.
ART. 17)- La Sede Locale ha i seguenti compiti:
- presentare e far riconoscere ufficialmente la Sede Locale alle Autorità Accademiche e alle Autorità Civili cittadine, provinciali, regionali e nazionali;
- promuovere la conoscenza e la partecipazione alle attività sociali nella popolazione studentesca, nel corpo docente e nel territorio;
- curare la realizzazione di tale attività nel rispetto dei contenuti e dello spirito del presente Statuto e nell’osservanza dei regolamenti e delle direttive del Consiglio
ART.18)- Il Congresso Nazionale è l’organo deliberante dell’Associazione; esso si riunisce almeno una volta nel corso dell’Anno Accademico per discutere e deliberare sui seguenti argomenti:
- relazione sull’attività svolta e sul programma operativo dell’anno successivo;
- approvazione del rendiconto dell’esercizio passato e del preventivo per l’esercizio futuro;
- nomina delle cariche sociali;
- tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Nazionale;
- approvazione degli eventuali regolamenti;
- proposte di lavoro presentate dai rappresentanti delle Sedi Locali su temi di pregnanti ed attuale interesse dell’Associazione;
- autorizzazione alla costituzione di Coordinamenti Nazionali deputati alla realizzazione degli obiettivi
Il Congresso Nazionale viene convocato dal Presidente in seguito a decisione presa a maggioranza dal Consiglio Nazionale. La convocazione ha luogo mediante avviso contenente l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione spedito almeno quindici giorni prima agli associati al luogo del domicilio risultante dal libro soci o mezzo posta eletronica.
ART. 19)- Il Congresso Nazionale dovrà inoltre riunirsi in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta il Consiglio Nazionale e almeno il cinquanta per cento delle Sedi Locali, oppure quando ne facciano richiesta almeno i due terzi delle Sedi Locali.
La richiesta, da farsi per iscritto al Presidente, dovrà contenere l’indicazione delle materie da trattare. In questi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
ART. 20)- Sia in seduta ordinaria che straordinaria il Congresso Nazionale è validamente costituito in prima convocazione qualora risultino presenti i due terzi delle Sedi Locali, ed in seconda convocazione quando sia presente la maggioranza di esse. Il Congresso Nazionale adotta le sue deliberazioni a maggioranza semplice, salvo che per le delibere riguardanti modifiche dello Statuto, per le quali occorre la maggioranza assoluta, o le delibere riguardanti lo scioglimento dell’Associazione, per le quali occorre la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto.
ART. 21)- Le sedute sono presiedute da un Presidente, e verbalizzate da un Segretario, ambedue nominati dal Congresso stesso tra i presenti che ricoprono una carica ufficiale. ART. 22)- Hanno diritto di partecipare al Congresso Nazionale:
- i membri del Consiglio Nazionale;
- Incaricati Locali, i membri delle Commissioni Locali ed i soci eventualmente delegati a rappresentare la Sede Locale.
Potranno assistere alle riunioni, senza diritto di voto, anche gli associati o altri osservatori o persone invitate espressamente dal Consiglio Nazionale nell’interesse dell’Associazione; tutti costoro dovranno allontanarsi in occasione di elezioni o votazioni.
ART.23)- Ogni Sede Locale ha diritto di voto, che esprime a mezzo del proprio Incaricato Locale o di altro proprio socio appositamente delegato per iscritto. Il voto può essere espresso in modo segreto o palese.
Non hanno diritto di voto:
- le Sedi Locali i cui rappresentanti non abbiano presentato le proprie credenziali entro l’apertura della seconda sessione plenaria del Congresso;
- le Sedi Locali che ne siano state private per motivi disciplinari;
- le Sedi Locali che non abbiano presentato relazione delle attività svolte;
- le Sedi Locali il cui Amministratore Locale non abbia presentato all’Amministratore Nazionale, entro il termine stabilito, il bilancio consuntivo debitamente compilato a norma di legge;
- le Sedi
- Tutti coloro non risultino essere in regola con il pagamento della quota annuale.
La Sede Locale che per giustificati motivi dovesse abbandonare il Congresso prima della sua chiusura, anche temporaneamente, può delegare altra Sede Locale a rappresentarla; tale delega deve essere conferita per iscritto e riportare gli argomenti all’ordine del giorno per i quali viene data. Ogni Sede Locale non può rappresentare più di una Sede Locale.
ART.24)- Il Consiglio Nazionale è composto da:
- il Comitato Esecutivo;
- i soci fondatori;
- i coordinatori
ART.25)- Il Comitato Esecutivo è formato da quattro a undici membri eletti dal Congresso Nazionale a maggioranza semplice. I componenti del Comitato Esecutivo restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. 11 Comitato Esecutivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario Generale, l’Amministratore Nazionale e l’Incaricato Nazionale per gli Scambi. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei component regolaremente iscritti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; il voto del presidente vale il doppio.
ART. 26)- Il comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria sia straordinaria dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Comitato:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni del Congresso Nazionale;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione del Congresso Nazionale unitamente a una relazione sull’attività sociale svolta e al programma dell’anno successivo;
- compilare eventualmente i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione del Congresso;
- deliberare su tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle sezioni di attività in cui può articolarsi la vita dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
- proporre al Congresso le quote di contribuzione dei soci per il risanamento del
ART.27)- In caso di dimissioni di un componente della Comitato Esecutivo si nominerà per cooptazione un altro membro, che durerà in carica fino al successivo Congresso Nazionale.
ART.28)- 11 Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia di fronte i terzi sia in giudizio; dirige le sedute del Comitato Esecutivo; cura l’esecuzione delle delibere sociali; firma la corrispondenza ufficiale; firma i verbali del Comitato Esecutivo; firma qualunque atto impegnativo per l’Associazione; sottoscrive contratti e convenzioni di ogni genere; stipula contratti di mutuo; concede ogni garanzia sia personale sia reale sui beni di proprietà dell’Associazione. Per tutte le operazioni bancarie, l’apertura di conti correnti, l’emissione e girata di assegni ed effetti, la riscossione di ogni e qualsiasi somma o mandato a qualunque titolo dovuti alla Associazione occorrerà la firma del Presidente. Con atto scritto il Presidente può conferire deleghe ad altri membri del Comitato Esecutivo o ad un Incaricato locale per determinati atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Segretario Generale.
ART.29)- Il Segretario Generale ha il compito di:
- promuovere e divulgare all’interno dell’Associazione con ogni mezzo, anche informatico o telematico, informazioni volte a migliorarne l’attività;
- mantenere i contatti tra il Consiglio Nazionale, i Coordinatori Nazionali e le Sedi Locali.
ART.30)- L’Amministratore Nazionale ha il compito di :
- curare le pratiche amministrative dell’Associazione;
- verificare la legale costituzione delle Sedi Locali in base al numero degli iscritti;
- controllare la gestione economica delle Sedi
ART.31)- L’Incaricato Nazionale per gli Scambi ha il compito di:
- rappresentare l’Associazione in occasione della firma dei contratti internazionali di scambi culturali tra gli studenti;
- coordinare le attività comunque relative agli scambi culturali sia nazionali sia internazionali;
- mantenere rapporti con altre Associazioni aventi scopi analoghi o
ART.32)- I Coordinatori Nazionali hanno il compito di:
- curare le relazioni tra l’Associazione e i terzi con i quali esista un rapporto già consolidato;
- portare avanti specifiche attività della Associazione;
- promuovere il miglioramento della didattica e la collaborazione inter e intrauniversitaria;
- mantenere i contatti con le Sedi Locali e coordinarne le attività.
Essi vengono eletti a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo tra gli associati, dietro autorizzazione del Congresso Nazionale.
ART.33)- Tutte le cariche sociali sono gratuite; è solo consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’adempimento di incarichi autorizzati dal Comitato Esecutivo.
ART.34)- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Congresso Nazionale, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli aventi diritto al voto. Con la stessa delibera il Congresso determinerà le modalità della liquidazione e la devoluzione del patrimonio; il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui al’ART.3 c. 190 della legge 23/12/1996 n.622, secondo le disposizioni di legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Il Congresso Nazionale nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci. I liquidatori non avranno diritto a compenso alcuno, ma solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
ART.35) — Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del D. Lgs.460/1997, del Codice Civile e le disposizioni di legge in materia.